Il guinzaglio e la museruola per il cane, sono obbligatori?

pubblicato: venerdì, 2 settembre, 2016

Molte persone non conoscono le leggi esistenti sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, né sanno cosa voglia dire prendersi cura di un cane (o un altro animale).

Abbiamo questa convinzione che ogni animale debba essere trattato come un umano (ma sempre fino ad un certo punto, fino a quando fa comodo a noi trattarlo così), in pochi si prendono l’impegno di informarsi, di capire cosa sia giusto e cosa non lo sia.

La maggior parte della gente ignora le leggi o, pur conoscendole, non le mette in pratica perché: “tanto non lo fa nessuno”.

Poi siamo tutti pronti a giudicare quando accadono delle tragedia.

L’ORDINANZA 6 agosto 2013 (in G.U. n. 209 del 6 settembre 2013) (riportata negli allegati) all’articolo 1, recita:

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facoltà di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, istituito presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica.

7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l’obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Questo vuol dire che

  • La legge OBBLIGA l’uso di GUINZAGLI non più lunghi di 1,50 mt durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico “tra cui sono da considerarsi tali anche le aree comuni condominiali) e non dei guinzagli allungabili che arrivano fino a 300mt! Questo tipo di guinzaglio mette a rischio, oltre l’incolumità delle persone, anche dei cani stessi che potrebbero infilarsi in posti angusti, attraversare la strada mentre passa un’automobile e molto altro.
  • La museruola non è obbligo farla indossareal proprio cane, ma è OBBLIGATORIO averla con sé, di qualunque tipo sia, l’importante che sia della misura giusta per il nostro Fido. L’autorità competente potrà chiedere di farla indossare al cane, che dovrà tenerla fino a quando resteremo in presenza dell’autorità stessa ma, non potrà multarci perché il cane non la indossava.

Le leggi ci sono, sta a noi rispettarle e alle autorità competenti farcele rispettare a suon di sanzioni.

GECOSEI di Giuseppina Napolitano

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