Piante sporgenti dal balcone, le cose da sapere.

pubblicato: sabato, 9 maggio, 2020

Piante sporgenti dal balcone, le cose da sapere.

Arriva la bella stagione e chi vive in condominio non vede l’ora di abbellirlo con piante e fiori. Le cose da sapere per non sbagliare.

Di Annamaria Villafrate 05/05/2020

Ecco allora che iniziano a vedersi i primi vasi colorati di gerani e petunie, alcuni appoggiati sui davanzali, altri invece nelle fioriere esterne ai balconi. Certo fiori e piante sono bellissimi e molto decorativi.

Quando si vive in un condominio però qualche domanda è necessario farsela.

Vediamo di rispondere a qualcuna delle più importanti.

Le piante possono sporgere dal balcone? Se si quanto?

Ecco le prime domande che un condomino dovrebbe farsi nel momento in cui decide di abbellire il proprio terrazzo. Ricordiamo infatti che, se è vero che il balcone del singolo appartamento è una proprietà privata è vero anche che, vivendo in un condominio, è necessario preoccuparsi prima di tutto che cosa prevede il regolamento condominiale in materia di piante e fiori.

Il regolamento infatti può vietare, per motivi di sicurezza o per impedire che fiori e foglie sporchino il terrazzo del proprietario del piano sottostante, di porre vasi sui davanzali o di appendere fioriere sporgenti dai balconi.

Qualora dopo un attento controllo delle disposizioni del regolamento non si dovessero trovare indicazioni precise in merito, prima di prendere qualsiasi decisione è il caso di controllare anche che cosa prevede il regolamento comunale.

Chiaro quindi che, per sapere se è possibile appendere al proprio balcone dei bei vasi di fiori profumati e di quanto possono sporgere, non resta che controllare detti regolamenti e attenersi alle disposizioni in essi eventualmente contenuti.

Cosa succede in caso di cadute?

Posizionare vasi e piante sul davanzale o fissare male le fioriere può avere conseguenze sul piano civile e penale, sia nel caso in cui essi colpiscano cose o persone.

Poniamo il caso che un condomino ponga un vaso con dei fiori sul davanzale del suo balcone e questo cada su un’auto parcheggiata o in transito, rovinandone la carrozzeria. In questo caso, dal punto di vista civilistico, è indubbio che chi in quel momento è tenuto a “custodire” l’appartamento, è responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. “per danno cagionato da cose in custodia”.

Trattasi di una responsabilità di tipo oggettivo da cui il “custode” può liberarsi solo provando il caso fortuito, ossia un evento assolutamente imprevisto e imprevedibile in grado di cagionare da solo il danno.

Caso fortuito che, contrariamente a quello che si può pensare, non è rappresentato dalla raffica di vento forte che fa cadere il vaso dal parapetto.

I vasi semplicemente appoggiati e non fissati in modo stabile al terrazzo, rappresentano infatti un rischio di per sé.

Dal punto di vista penale poi, se l’oggetto cade per incuria, si può incorrere nel reato contemplato dall’art. 674 c.p., che punisce con l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206 euro, chi “getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone (…)”

Trattasi di un reato contravvenzionale di pericolo, che punisce tutte quelle condotte in grado di cagionare un danno, e che sono punibili sia a titolo di dolo che di colpa.

Per quanto riguarda sempre l’aspetto penale, si possono avere problemi anche se si posiziona malamente un vaso su un parapetto o si fissa una fioriera al balcone senza alcun ancoraggio atto a impedirne la caduta.

In questo caso in particolare si può incorrere nel reato di collocamento pericoloso di cose previsto dall‘art. 675 c.c., che punisce chi “pone o sospende cose che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone.” Si tratta anche in questo caso di un reato di pericolo, depenalizzato nel 1999, che persegue l’offesa potenziale.

Questo significa che non è necessario che l’oggetto cada. La punibilità infatti viene anticipata alla potenziale offesa che il vaso o la fioriera possono arrecare.

Le cose si complicano naturalmente se il vaso o la fioriera, cadendo dal balcone, cagionano lesioni a una o più persone o addirittura la morte. In questo caso la responsabilità civile prevede l’obbligo di risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale mentre quella penale ha come conseguenza l’applicazione delle pene previste per il reato di lesioni gravi o gravissime o, nell’ipotesi più infausta, di omicidio.

In caso di caduta di petali?

Sembra impossibile che la caduta di petali delicati e coloratissimi abbiano una rilevanza per il diritto. Peccato che la realtà sia ben diversa.

Pensiamo infatti al fastidio che possono arrecare i petali che cadono dalle fioriere appese al balcone del piano superiore.

Cadendo sul balcone dell’appartamento del piano sottostante infatti possono integrare il reato, prima analizzato, contemplato dall’art. 674 c.p. che punisce “chiunque getta o versa in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone“, intendendosi per molestia ogni atto o fatto in grado di turbare il pacifico godimento altrui di una cosa.

Caduta di petali che può essere anche causa di danni. Un esempio? Immaginiamo un bellissimo divano in tessuto posizionato sul terrazzo dell’appartamento sottostante o vicino che venga rovinato dai petali, dalle foglie o dagli steli che, perdendo colore, ne macchino il rivestimento.

In questo caso il soggetto che non si cura di pulire le piante rimuovendo i fiori e le foglie appassiti o che si stanno per staccare dalla pianta, può incorrere, a seconda dei casi, nella responsabilità da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. o in quella aquiliana di cui all’art. 2043 c.c., che punisce ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto.

Fiori e piante in condominio: è anche una questione di “decoro”

Si ricorda infine, per mero dovere di completezza, che l’art. 1120 c.c. vieta “le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico …”. Decoro che, può essere alterato anche dalla installazione di vasi, piante e fioriere.

Il regolamento condominiale può infatti vietare l’installazione di fioriere dai balconi a sbalzo o stabilire, per motivi estetici, l’obbligo di utilizzare vasi di un certo materiale e colore.

La Cassazione n. 1286/2010 stabilisce infatti che gli ornamenti sui balconi sono consentiti, naturalmente salva diversa disposizione del regolamento condominiale, a condizione che non alterino la fisionomia o l’armonia della facciata del condominio.

Fonte: https://www.condominioweb.com/piante-sporgenti-dal-balcone-le-cose-da-sapere.16932

GECOSEI di Giuseppina Napolitano

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