L’ASCENSORE Conoscerlo meglio per gestirlo ed usarlo correttamente

pubblicato: mercoledì, 18 dicembre, 2013

Riferimenti legislativi

La normativa di riferimento per tutto quanto riguarda la costruzione, installazione, messa in esercizio, manutenzione e controllo degli ascensori è costituita dal “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei provvedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio” approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Nel Capo I del regolamento viene recepita la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, con la quale sono definite le procedure da seguire per la costruzione e la certificazione degli impianti di ascensori e dei loro componenti e per l’apposizione della marcatura CE, garantendo il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza fissati nell’allegato I del decreto.

Nel Capo II, invece, sono fissate le regole nazionali che devono essere seguite per la corretta messa in esercizio degli ascensori in servizio privato, per le verifiche periodiche e straordinarie e per la manutenzione degli impianti.

Il DPR 162/99 è entrato in vigore il 30 giugno 1999, per cui tutti gli ascensori installati a partire da quella data devono essere conformi alle disposizioni di cui al Capo I.

Gli ascensori installati prima di tale data, invece, dovranno rispettare, relativamente alle loro caratteristiche tecniche e costruttive, la normativa nazionale vigente all’epoca della loro installazione.

Al contrario, le disposizioni relative alla manutenzione e alle verifiche periodiche e straordinarie, di cui al Capo II del regolamento, si applicano indistintamente a tutti gli ascensori in esercizio, indipendentemente dall’epoca della loro installazione.

Occorre peraltro sottolineare che, allorché si effettuino interventi di riparazione sugli impianti, con sostituzione di parti rotte o logorate, oppure interventi di modernizzazione più o meno estesi, l’impresa abilitata ha l’obbligo, ai sensi del DM 37/2008 (ex legge 46/90), di eseguire i lavori a “regola d’arte” e di consegnare al proprietario/committente la relativa dichiarazione di conformità dove dovrà indicare le norme di buona tecnica applicate.

Per quanto riguarda gli interventi sugli ascensori, le norme tecniche di riferimento sono le UNI 10411-1&2 (“Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti” e “Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti”) e la UNI EN 81-80 (“Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti”).

Installazione e messa in esercizio

Un ascensore deve essere progettato ed installato conformemente alle disposizioni della direttiva ascensori 95/16/CE e del DPR 162/99, nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute fissati a livello comunitario.

Al completamento delle fasi di progettazione e installazione, l’installatore deve rilasciare al proprietario dell’impianto la dichiarazione CE di conformità, i cui contenuti possono variare in funzione della procedura di valutazione della conformità applicata.

Essa contiene in ogni caso:

  1. nome e indirizzo dell’installatore;
  2. descrizione dell’ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie ed ubicazione;
  3. anno di installazione;
  4. tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa l’ascensore (in particolare le “norme armonizzate” eventualmente utilizzate).

Contestualmente alla produzione della dichiarazione CE di conformità, l’installatore provvede alla marcatura CE da apporre all’interno della cabina in modo chiaro e visibile, accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato che è intervenuto secondo le modalità previste dalla procedura di validazione della conformità.

Dopo tali adempimenti, per poter mettere in esercizio l’impianto, l’art. 12 del DPR 162/99 obbliga il proprietario a predisporre un’apposita comunicazione da inviare al Comune competente per territorio. La comunicazione deve farsi entro 10 giorni dalla data di emissione della dichiarazione di conformità da parte dell’installatore e deve contenere:

  1. l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;
  2. la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
  3. il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell’apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.17;
  4. la copia della dichiarazione di conformità;
  5. l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto;
  6. l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, che abbia accettato l’incarico.

L’ufficio competente del Comune assegna all’impianto, entro 30 giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.

Il numero di matricola deve essere apposto in cabina all’interno di una targa identificatrice dell’impianto.

Il proprietario dell’impianto dovrà poi comunicare al Comune le eventuali modifiche che dovessero occorrere durante la vita dell’impianto (cambio della ditta di manutenzione, cambio del soggetto incaricato della verifica periodica, modifiche costruttive dell’impianto).

Manutenzione ordinaria

La norma di riferimento è l’articolo 15 del DPR 162/99 che stabilisce l’obbligo per il proprietario di un ascensore di affidare la manutenzione dell’impianto di ascensore “a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata”. E’ quindi vietato mantenere in esercizio un ascensore se non se ne è affidata la manutenzione ad uno dei soggetti abilitati individuati dalla legge.

Per una manutenzione dell’ascensore a norma del DPR 162/99, il manutentore deve eseguire due distinte tipologie di attività sull’impianto:

  1. visite di manutenzione preventiva, finalizzate alla verifica del regolare funzionamento dei principali componenti dell’impianto, in particolare delle porte dei piani e delle serrature, dello stato di conservazione delle funi, nonché per eseguire le operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti;
  2. visite finalizzate alla verifica dell’integrità e dell’efficienza di tutti i dispositivi e dei componentida cui dipende la sicurezza dell’ascensore (paracadute, funi, sistema di allarme etc.).

Mentre per la seconda tipologia di attività il legislatore ha fissato una frequenza minima (“almeno una volta ogni sei mesi”, da cui la definizione di visita “semestrale”), da rispettare quindi in modo tassativo, per le visite di manutenzione preventiva non viene indicata una frequenza precisa poiché questa dipende dalle “esigenze dell’impianto”.

In concreto, il giusto numero di visite dipende dalle caratteristiche tecniche dell’impianto, dal suo stato di conservazione, dalle condizioni e dall’intensità di utilizzo. In generale, considerando le caratteristiche medie del parco impianti funzionanti in Italia, si effettuano in media dalle 8 alle 12 visite annuali (includendo anche le due visite semestrali).

E’ importante che il manutentore, una volta presa in carico la manutenzione di un impianto, svolga un’accurata ispezione iniziale dello stesso per valutarne lo stato di conservazione e le caratteristiche tecniche e, una volta verificate le condizioni di utilizzo, metta a punto un programma di manutenzione nel quale indicherà, tra l’altro, il numero annuo di visite di manutenzione preventiva necessarie per una corretta conservazione dell’ascensore, anche tenendo presenti le eventuali indicazioni riportate nel manuale di uso e manutenzione dell’impianto.

Manutenzione straordinaria

Oltre a svolgere le attività di manutenzione preventiva, il manutentore è anche tenuto a promuovere tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate (art. 15 c. 5, DPR 162/99).

Solamente un manutentore abilitato può eseguire le riparazioni su un ascensore; in nessun caso il proprietario può tentare di ripararlo da solo, ad esempio facendo intervenire il custode oppure chiamando professionisti di altro genere (elettricisti, fabbri). Questo non solo perché è la legge che richiede l’intervento di un operatore abilitato, ma per una sostanziale esigenza di sicurezza che verrebbe messa a repentaglio dall’intervento sull’impianto di persone non qualificate.

Normalmente è sempre l’impresa cui è affidata contrattualmente la manutenzione quella che si occupa di eseguire anche gli interventi di riparazione.

Non è però escluso, e di fatto a volte avviene, che il proprietario – in particolare in caso di interventi di manutenzione straordinaria di una certa rilevanza – possa decidere di affidare i lavori ad una ditta abilitata diversa dal manutentore dell’impianto.

In tali casi, però, viste le rilevanti responsabilità proprie della ditta cui è affidata la manutenzione, è la stessa legge che impone a quest’ultimo, rispetto ai lavori eseguiti da terzi, di “verificarne l’avvenuta, corretta, esecuzione”.

Con la conseguenza che, qualora venga accertato che i lavori non siano stati eseguiti correttamente, il manutentore possa risolvere il contratto di manutenzione per fatto o colpa del proprietario/committente.

Verifiche periodiche

Come accennato in Riferimenti legislativi, per poter mantenere in esercizio un ascensore il proprietario deve incaricare un ente autorizzato ad effettuare, una volta ogni due anni, una verifica periodica.

L’ente incaricato della verifica periodica deve essere indicato nella targa da applicare all’interno della cabina dell’ascensore. Qualora l’ente incaricato venga sostituito con un altro, del cambiamento deve essere informato il Comune competente tramite apposita comunicazione del proprietario.

La verifica deve essere eseguita da ingegneri della ASL o ARPA competente per territorio oppure di un organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dello Sviluppo economico e notificato alla Commissione europea.

In caso di impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, le verifiche saranno eseguite dalla direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.

Durante la verifica deve essere presente il manutentore dell’impianto, che dovrà eseguire le operazioni di verifica su indicazione dell’ingegnere verificatore.

Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l’esito al competente ufficio comunale che provvederà ad apporre i sigilli all’impianto per impedirne il funzionamento sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

Le spese per l’effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l’impianto.

Verifiche straordinarie

Il DPR 162/99 tratta anche, all’articolo 14, delle verifiche straordinarie, che sono effettuate dagli stessi soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche periodiche.

Occorre far eseguire la verifica straordinaria su un ascensore in tre diversi casi:

  1. a seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, per poter consentire la rimessa in esercizio dell’impianto fermato dal Comune;
  2. in caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, quando il proprietario o il suo legale rappresentante devono darne immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell’impianto;
  3. a seguito di modifiche significative apportate all’ascensore, più precisamente nei seguenti casi di:
    • cambiamento della velocità;
    • cambiamento della portata;
    • cambiamento della corsa;
    • cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
    • sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.

In tutti questi casi il proprietario deve incaricare l’ente autorizzato ad effettuare la verifica e potrà far rimettere in esercizio l’impianto solo se l’ente emette un verbale con esito positivo; i costi della verifica sono a suo carico.

Contratto di manutenzione

L’affidamento della manutenzione di un ascensore ad un’impresa abilitata viene normalmente formalizzato in un contratto scritto.

Molte volte è stato richiesto ad Anacam di elaborare un modello unico di contratto di manutenzione, al quale fare riferimento in occasione dell’avvio di un nuovo rapporto o per la modifica di un rapporto esistente. Riteniamo che sia illusorio pensare di poter stabilire un modello unico di contratto universalmente valido, perché molteplici e differenziate sono le caratteristiche tecniche degli impianti e le loro condizioni di utilizzo, come pure assai variabili sono le esigenze dei diversi clienti e le condizioni contrattuali che si determinano sul libero mercato.

Come Associazione, a garanzia delle esigenze e delle aspettative degli utenti degli ascensori, per quanto riguarda il contenuto delle prestazioni oggetto del contratto di manutenzione, abbiamo messo a punto un Codice Etico e una Carta dei Servizi che tutte le Aziende associate sono tenute a rispettare.

In questa sezione del sito, pertanto, ci limitiamo ad analizzare alcuni aspetti rilevanti relativi ai contratti di manutenzione.

Contenuti essenziali di un contratto di manutenzione

La norma tecnica UNI 10146 si occupa dei “Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione” e può essere presa quale riferimento per identificare quali sono i contenuti essenziali di un contratto di manutenzione:

  1. oggetto e scopo;
  2. descrizione dei lavori – piani di manutenzione;
  3. ambiente di lavoro;
  4. oneri a carico del committente; oneri a carico dell’assuntore;
  5. norme di sicurezza;
  6. durata;
  7. prezzo, fatturazione, pagamenti.

Nell’oggetto del contratto dovrebbe essere ben specificata la tipologia di manutenzione che viene garantita dall’impresa di manutenzione e quali sono le prestazioni effettivamente fornite.

Sul mercato italiano i modelli contrattuali per la manutenzione degli ascensori sono riconducibili a tre tipologie fondamentali:

  1. manutenzione ordinaria o semplice, che comprende normalmente le operazioni di manutenzione preventiva richieste dalla legge (visite di manutenzione preventiva + visite semestrali) e, a volte, anche le chiamate per guasto durante il normale orario di lavoro; è di gran lunga la tipologia contrattuale più diffusa;
  2. manutenzione semicompleta e o semitotale, che oltre alle prestazioni tipiche della manutenzione semplice può includere anche gli interventi di riparazione con pezzi di ricambio e materiali di consumo;
  3. manutenzione completa o totale, che comprende un servizio completo di ogni prestazione connessa all’ascensore, compresa gli interventi di riparazione e la sostituzioni di componenti importanti dell’impianto.

Nella descrizione dei lavori dovrebbero essere descritte in modo sufficientemente dettagliato le operazioni previste – riportate nel piano di manutenzione elaborato su misura per l’impianto, tenendo conto delle caratteristiche dell’impianto, della sua vetustà, delle condizioni di utilizzo e delle indicazioni riportate nel libretto di uso e manutenzione dell’ascensore – e messa in evidenza la frequenza e la durata degli interventi di manutenzione.

La durata di un contratto di manutenzione viene concordata tra le parti, liberamente, in funzione delle esigenze di ciascuno.

Un impegno contrattuale di almeno tre anni, responsabilizzando il manutentore, garantisce una migliore e più efficiente manutenzione preventiva, a tutto vantaggio della funzionalità, della sicurezza e quindi delle esigenze dell’utente. Nell’arco del triennio sarà poi ricompresa almeno un verifica periodica da parte di un ente terzo, che aiuterà il proprietario a valutare, almeno indirettamente, l’operato del manutentore.

Negli ultimi tempi numerosi operatori, non potendo fare leva sulla propria capacità professionale e sulla qualità dei propri servizi, hanno cercato di conquistare nuovi clienti proponendo contratti di manutenzione di durata annuale, affermando in modo generico che i contratti di durata pluriennale sarebbero “vessatori” e quindi nulli e proponendosi in sostituzione del manutentore esistente, spesso con canoni di manutenzione anormalmente bassi.

Nel proporsi per il subentro, molti tra questi operatori fanno riferimento ad un fantomatico “decreto Bersani” in base al quale sarebbe possibile dare disdetta per un contratto di manutenzione senza riconoscere alcun indennizzo al manutentore per la risoluzione anticipata, confondendo (dolosamente) quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 31/1/2007 n. 7 convertito in legge con L. 2/4/07 n. 40 che ha modificato l’art. 1899 c.c. che disciplina la durata del contratto di assicurazione, prevedendo che “in caso di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni”.

Tale disposizione è applicabile esclusivamente ai rapporti assicurativi e non è estensibile per analogia a fattispecie non previste dalla norma.

Ne consegue che non può essere invocata per recedere anticipatamente da altri contratti, come appunto dai contratti di manutenzione degli ascensori.

Nei contratti di manutenzione viene ovviamente indicato il prezzo del servizio, normalmente attraverso l’indicazione di un canone annuo, nonché le modalità di fatturazione (in genere ogni semestre o trimestre) e di pagamento e le penali per i ritardati pagamenti.

E’ inoltre sempre prevista, come è normale nei contratti di durata, anche una clausola di revisione del prezzo, per adeguare il canone all’andamento dei prezzi delle retribuzioni, dei beni e dei servizi connessi con la prestazione della manutenzione.

A tal fine, Anacam ha elaborato da alcuni anni un apposito indice ponderato, basato su indici ISTAT, che riflette l’andamento delle principali voci di costo connesse con la manutenzione degli ascensori.

Consigli per proprietari e amministratori

  1. Affidate la manutenzione dell’ascensore a ditta specializzata e in regola con tutte le prescrizioni di legge. In particolare:
    • accertatevi che la stessa sia iscritta nel registro imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e disponga dell’abilitazione ad operare sugli ascensori secondo il decreto del Ministro dello Sviluppo economico n. 37/2008, art. 1 c. 2 lettera f);
    • accertatevi che la stessa sia assicurata con adeguati massimali per la responsabilità civile verso terzi nella qualità di assuntrice della manutenzione del vostro impianto;
    • accertatevi anche che il manutentore sia munito di certificato di abilitazione alla manutenzione ascensori e controllare la sua posizione assicurativa personale, INPS e INAIL.
  2. Il libretto dell’impianto deve essere custodito a cura del proprietario, possibilmente nel locale del macchinario. Verificare che sul libretto dell’ascensore siano riportate tutte le indicazioni previste dalla legge, ossia in particolare:
    • nominativo del proprietario ;
    • indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche curando inoltre che il libretto venga regolarmente aggiornato a ogni cambiamento.
  3. Dovendo cambiare dita manutentrice, accertatevi che la nuova ditta disponga nella vostra zona di una sede operativa attrezzata e di personale con conoscenza specifica pratica, oltre che teorica, dell’impianto che intendete affidargli.
  4. Abbiate fiducia nella ditta manutentrice che avete scelto per l’impianto e non fate mai intervenire elettricisti, falegnami, verniciatori ed altre ditte per opere interessanti l’ascensore, senza il controllo della stessa ditta manutentrice.
  5. Non permettete a nessuno di eseguire operazioni che sono di specifica competenza del servizio di manutenzione ed evitate, nel modo più assoluto, qualsiasi manomissione.
  6. Assicuratevi che la ditta manutentrice annoti regolarmente sul libretto di matricola i risultati delle verifiche particolari agli elementi di sicurezza: operazione che a termine di legge deve essere effettuata almeno ogni sei mesi.
  7. Non consentite l’accesso ai vani dell’apparato motore e delle pulegge di rinvio a persone estranee al servizio di manutenzione e di sorveglianza.
  8. Disponete affinché nel caso di arresto dell’ascensore con persone a bordo della cabina la manovra di emergenza per far uscire le persone sia eseguita da personale istruito a questo scopo. Seguite in ogni caso le indicazioni di comportamento specificatamente fornite dalla ditta manutentrice.
  9. Dopo interventi di emergenza non rimettete in funzione l’impianto prima dell’avvenuto controllo della ditta manutentrice, tenendo presente che, salvo casi di mancanza di corrente, l’ascensore si blocca per intervento di dispositivi di sicurezza predisposti dal costruttore dell’impianto per l’incolumità delle persone. Leggete attentamente le istruzioni riportate sul cartello apposito previsto per le “Istruzioni sulla manovra di emergenza”.
  10. Leggete attentamente il verbale che l’ingegnere dell’organo di sorveglianza rilascia a seguito delle verifiche di legge e ottemperate alle prescrizioni relative per mezzo della ditta manutentrice e direttamente per quanto concerne quella di vostra competenza.
  11. Non date al personale di custodia o di pulizia scale incarichi che non siano di loro stretta competenza, ad eccezione della normale pulizia dell’interno della cabina e, se l’impianto è in vano scala, dell’esterno di detto vano ma non oltre il limite delle difese e delle reti di protezione.
  12. Provvedete tempestivamente a mezzo della ditta manutentrice, a ripristinare l’efficienza del sistema sonoro di allarme e, quando presenti, del dispositivo di comunicazione bidirezionale e della sua linea telefonica, nonché l’illuminazione della cabina, del locale motore e delle vie di accesso.
  13. Fate sospendere immediatamente l’esercizio dell’ascensore in caso di qualsiasi incidente, anche se non seguito da infortunio, che si verificasse nell’impianto, e segnalate con la massima tempestività alla ditta manutentrice l’incidente stesso, come da disposizioni di legge.
  14. Richiedete al manutentore di stilare un piano di manutenzione dettagliato per l’ascensore, anche in modo da minimizzare il tempo di fuori servizio dell’impianto senza pregiudicarne la sicurezza.
  15. Chiedete al manutentore ed all’organismo di sorveglianza che avete scelto di consigliarvi in merito a possibili miglioramento della sicurezza e della funzionalità dell’ascensore. In linea coi progressi tecnologici, anche allo scopo di aumentare l’accessibilità dell’ascensore alle persone con mobilità ridotta.

GECOSEI di Giuseppina Napolitano

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