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Dissenso alle liti condominiali

Dissenso alle liti condominiali

Di Luigi Salciarini – Nel condominio è regola generale che le decisioni inerenti alla gestione del fabbricato vengano assunte dall’assemblea con deliberazione a maggioranza, anche quando si tratta di liti giudiziarie.

Ma al singolo è data la possibilità di sottrarsi all’imperio dell’assemblea, con il: cosiddetto “dissenso alle liti” previsto dall’articolo 1132 del Codice civile.

Secondo tale norma «qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda il condomino dissenziente (…) può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza (…)».

Ma quali regole seguire perché questo dissenso sia espresso correttamente e abbia piena efficacia?

Infatti, così come il singolo, in taluni casi, può agire autonomamente in difesa degli interessi condominiali anche se il condominio ritiene di non farlo, allo stesso modo questo singolo ha la facoltà di non agire o di non rispondere alle pretese altrui.

Va quindi ritenuta valida anche la manifestazione del dissenso mediante dichiarazione “a verbale” (da distinguersi, però, dall’espressione di voto contrario alla delibera che dispone la lite, come ha chiarito il Tribunale di Napoli con la sentenza dell’8 gennaio 2003).

Di conseguenza, è invalida la deliberazione che pone a carico del dissenziente una quota/parte delle spese di lite sostenute dal condominio (da ultimo, sentenza della Cassazione n. 1485/1996). In ogni caso, l’articolo 1132 del Codice civile non si applica alle spese c.d. “stragiudiziali” (come quelle per un parere legale: caso chiarito dal Tribunale di Firenze con la sentenza 4149/2006).

GECOSEI di Giuseppina Napolitano

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