Rumori: dalle pulizie alla tv tutti i divieti in condominio.

pubblicato: domenica, 7 gennaio, 2018

Rumori: dalle pulizie alla tv tutti i divieti in condominio.

I vicini di casa devono stare attenti ai rumori che producono se non vogliono essere chiamati a rispondere civilmente o penalmente.

di Valeria Zeppilli – I rapporti tra condomini sono spesso caratterizzati da tensioni e litigi che scattano per le più disparate ragioni, spesso solo per dispetti personali.

Ma non sempre: in condominio, infatti, sussiste una serie di divieti che devono essere rispettati, pena la condanna al risarcimento del danno o, addirittura, il rischio di subire una condanna penale.

Tra di questi i principali riguardano i rumori, che sono al primo posto tra i motivi di contrasto tra vicini di casa e rispetto ai quali, quindi, occorre porre in essere le opportune cautele.

La tutela civile contro i rumori in condominio

Nonostante la delicatezza del problema, il codice civile si occupa del problema con un’unica e generica norma, che ha lasciato negli anni amplissimo spazio all’interpretazione: l’articolo 844.

In esso, al primo comma, si legge che “il proprietario di un fondo non può impedire … i rumori … derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”; al secondo comma si precisa che “nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.

Può tener conto della priorità di un determinato uso”.

In altre parole, per comprendere se un rumore sia lecito o vietato occorre riferirsi alla sua intensità, tenendo conto sia delle condizioni concrete in cui lo stesso viene prodotto, che delle eventuali esigenze della produzione (si pensi in quest’ultimo caso ai rumori eventualmente cagionati da un’attività commerciale). La conclusione, quindi, varia a seconda sia della fonte di rumore che del contesto spazio temporale in cui la stessa si esplica.

Il criterio della normale tollerabilità, insomma, non è ancorato a parametri oggettivi ma dipende in tutto dalle caratteristiche del caso concreto, come, ad esempio, dalla durata del rumore, dall’orario in cui lo stesso è prodotto, dalla sua ripetizione nel tempo, dal luogo in cui è sito l’appartamento del condomino che se ne duole e così via.

Va comunque considerato che spesso i regolamenti condominiali cercano di fissare dei paletti, ad esempio individuando delle fasce orarie in cui è vietato compiere alcune attività rumorose come fare le pulizie, suonare, ascoltare la musica.

La prova del superamento della normale tollerabilità

La generale assenza di parametri oggettivi per determinare la tollerabilità di un’immissione sonora si riflette anche sui mezzi di prova che possono essere utilizzati per verificare la violazione dell’articolo 844 del codice civile e, a tal proposito, merita di essere menzionata la sentenza numero 551/2015 della Corte d’appello di Firenze, ove si legge che “in tema di immissioni i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità previsto dall’art. 844 c.c., non debbono essere necessariamente di natura tecnica, non venendo in rilievo l’osservanza dei limiti prescritti dalle leggi speciali (in particolare la L. n. 477 del 1995 sul cosiddetto inquinamento acustico) la cui finalità è quella di garantire la tutela di interessi collettivi e non di disciplinare i rapporti di vicinato.

Pertanto, è pienamente ammissibile la prova testimoniale quando la stessa, avendo ad oggetto fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti, non può ritenersi espressione di giudizi valutativi (come tali vietati ai testi)”.

Nella stessa sentenza è stato anche precisato che “se è ben vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore, in quanto il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia per ciò solo intollerabile (Cass. civ. sez. 2^, 11 febbraio 2011 n. 3440), è altrettanto vero che rumori che si protraggono fino a notte fonda e talvolta fino al primo mattino, in un contesto altrimenti silenzioso, come normalmente accade dopo una certa ora (almeno a far tempo dalle ore 23…) assumono una maggiore e particolar rilevanza e si connotano di una intollerabilità marcata incidendo sul bene fondamentale dell’individuo che è il diritto al riposo”.

I rumori in condominio nel codice penale

Come accennato, poi, in alcuni casi la produzione di rumori molesti in condominio può sfociare anche nell’area del penalmente rilevante e ciò, in particolare, avviene quando l’entità lesiva del disturbo è tale da colpire una moltitudine di soggetti, ovverosia, in caso di rumori in condominio, un numero consistente di condomini.

La norma di riferimento, in questo caso, è l’articolo 659 del codice penale, che punisce con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € trecentonove “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici”.

Se il colpevole è un soggetto che “esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità” la pena è quella dell’ammenda da centotré € a cinquecentosedici €.

I rumori vietati in condominio

Fatte queste necessarie premesse, soffermiamoci ora su una serie di rumori che hanno comportato la condanna, a seconda dei casi penale e/o civile del responsabile, in ragione dei criteri appena analizzati.

Le pulizie domestiche

In primis c’è una brutta notizia per le casalinghe che sono abituate ad approfittare delle prime ore del mattino per dedicarsi alle faccende domestiche: la Corte di cassazione, con la sentenza numero 48315/2016, ha condannato una donna napoletana per il reato di cui all’articolo 659 del codice penale proprio per la sua abitudine di iniziare le pulizie già dalle sei del mattino, peraltro accompagnando la propria attività ascoltando musica ad alto volume o, spesso, “approfittandone” per discutere con la figlia.

La televisione ad alto volume

La condanna può scattare, poi, anche per chi ascolta la televisione a un volume spropositato, come si legge nella sentenza numero 28670/2017 della Corte di cassazione, che ha confermato la condanna di un uomo dopo che era stato riscontrato come proveniente dal suo appartamento “un forte rumore causato dall’audio della televisione, così alto che dalla strada si distinguevano chiaramente le parole pronunciate nel programma tv”.

I rumori provenienti dallo stereo

Allo stesso modo, deve essere qualificato come rumore vietato anche quello proveniente dallo stereo, se lo stesso è intollerabile e disturba la tranquillità e il riposo degli altri condomini.

A tal proposito, si rende opportuna un’interessante precisazione, posto che la prassi di ascoltare musica ad alto volume è tipica degli adolescenti: del rumore dello stereo del figlio in sede penale sono chiamati a rispondere i genitori, vista “la posizione di garanzia data dall’esercizio della potestà genitoriale sul figlio minore autore, come appena detto, delle propagazioni rumorose” (v. Cass. n. 53102/2016).

Gli animali in condominio

Un altro motivo di contrasto frequente tra vicini è quello che deriva dall’abbaio dei cani adottati da alcuni condomini e la questione non è affatto semplice da risolvere.

Se da un lato, infatti, i giudici hanno riconosciuto che il cane ha diritto ad abbaiare, dall’altro lato i rumori eccessivi e che violano le norme analizzate in premessa cagionati dalla condotta del padrone, che, ad esempio, lascia il cane solo per troppo tempo o non lo cura a sufficienza, possono essere fonte di responsabilità sia civile che penale.

Addirittura, se i cani vengono abbandonati in giardino ad abbaiare liberamente e in precarie condizioni igieniche, è stato reputato ammissibile il sequestro preventivo degli animali per tener indenni i vicini dal disturbo arrecato e dai cattivi odori.

I rumori provenienti dai locali

Infine, c’è il frastuono proveniente dai pub, le pizzerie e gli altri locali di ritrovo che possono sorgere nei locali posti al piano terra del condominio.

Anche in questi casi i titolari sono sottoposti al rischio di violare la legge se non hanno adeguata considerazione dei rumori che provengono dalle proprie attività.

Ci si riferisce non tanto a quelli dei macchinari, che spesso in simili casi sono abbastanza silenziosi, ma a quelli che derivano dagli schiamazzi dei clienti che si intrattengono fuori dal locale per fumare o per fare qualche chiacchiera prima di congedarsi.

Se il proprietario non fa tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare i rumori, apponendo degli appositi cartelli e controllando il comportamento dei propri avventori, la condanna per lui è dietro l’angolo.

GECOSEI di Giuseppina Napolitano

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