Condomìnio: vietato fumare in tutti gli spazi comuni.

pubblicato: sabato, 12 agosto, 2017

Condomìnio: vietato fumare in tutti gli spazi comuni.

Il responsabile del rispetto della normativa negli ambienti comuni è l’amministratore.

di Lucia Izzo – Dal 2003 in Italia vige il divieto di fumo, praticamente in tutti i locali chiusi, a eccezione di apposite aree riservate ai fumatori (debitamente segnalate) e dei luoghi privati non aperti al pubblico. È stata la legge Sirchia, n. 3/2003 a stabilirlo e la stretta rimasta anche negli anni a venire, in particolare con i nuovi divieti introdotti in Italia per recepire quanto stabilito nella direttiva 2014/40/UE.

In pratica, il d.lgs. n. 6/2016 ha esteso tale divieto anche alle pertinenze esterne delle strutture universitarie, ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS

Ancora, il divieto di fumo è stato esteso anche al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.

Divieto di fumo: anche in Condomìnio?

Il dubbio è sorto in relazione alle aree condominiali, in particolare in quegli ambienti (scale, giardino, garage) che sono in comunione e dunque fruibili liberamente da tutti i condomini.

L’art. 1102 del codice civile, dedicato alla comunione ma applicabile al Condomìnio stante il richiamo dell’art. 1139 del c. c., stabilisce che ciascun partecipante possa servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Androni, pianerottoli, ascensori, scale e ambienti destinati a ospitare le riunioni condominiali, ad esempio, si ritiene non possano essere equiparati alle abitazioni private, dove fumare è consentito ai sensi delle disposizioni di legge. Infatti, tali spazi sono condivisi anche con altri soggetti, non solo gli altri condomini, ma chiunque per alcuni motivi vi si trovi a transitare o lavorare (postini, tecnici, portiere, ecc.).

Pertanto, il Ministro della salute ha precisato nella nota 1505 del 24 gennaio 2005, che le disposizioni antifumo vadano estese anche a tali ambienti, poiché ai soggetti summenzionati deve essere garantito il rispetto del diritto alla salute, fondamentale diritto indisponibile dell’individuo e interesse generale della collettività, costituzionalmente garantito nonché ispiratore della normativa antifumo, volta a tutelare dal fumo passivo i soggetti non fumatori.

Divieto di fumo: in Condomìnio è responsabile l’amministratore.

Il divieto deve essere fatto rispettare in Condomìnio dall’amministratore, come stabilisce l’accordo Stato-Regioni del 16 Dicembre 2004, intervenuto per attuare l’articolo 51, comma 7, della legge 3/2003.

La norma stabilisce che “i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di locali di pubbliche amministrazioni, aziende e agenzie pubbliche o di privati esercenti servizi pubblici, ovvero i responsabili di strutture private, fanno predisporre ed apporre i cartelli di divieto completi delle suddette indicazioni nei locali in cui vige il divieto”.

Spetta all’amministratore, dunque, predisporre la necessaria segnaletica antifumo e vigilare sul rispetto delle norme, pena la sua responsabilità e il pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie.

Tuttavia, anche gli altri condomini e i frequentatori dello stabile potranno effettuare richiami verbali nei confronti dei trasgressori e procedere, in caso di inottemperanza al divieto e al richiamo, segnalando le violazioni alle autorità competenti.

Nessun problema, ovviamente, per coloro che fumano all’interno delle proprie abitazioni e sulla loro proprietà, ad esempio balconi, giardini, terrazze. Tuttavia, la Corte di Cassazione, sentenza n. 7875/2009, ha riconosciuto come immissioni moleste di fumo di sigaretta gli effetti, fastidiosi e insalubri del fumo passivo provocati da un gruppo di individui, seppur limitato.

Nel caso di specie le immissioni ritenute moleste erano quelle provenienti dal bar posto al piano terra che aveva danneggiato il residente al primo piano del Condomìnio. La Suprema Corte ha confermato il risarcimento di 10mila euro al condomino danneggiato.

Inoltre, è bene rammentare che i mozziconi di sigaretta devono essere smaltiti in sicurezza, senza lanciarli dal balcone, poiché tale comportamento rischia di essere configurato quale “getto pericoloso di cose” (Buttare sigarette dal balcone è reato punito con l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206/00 euro).

GECOSEI di Giuseppina Napolitano

Scarica l'allegato