Legittima l’installazione dell’ascensore per eliminare le barriere architettoniche anche se crea disagio nell’utilizzo scale.
È legittima l’installazione dell’ascensore per eliminare le barriere architettoniche deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui all’art. 2 della legge n. 13/1989 in deroga ai quorum previsti dall’art. 1120 c.c. per le innovazioni “ordinarie”. Questo anche se la realizzazione dell’ascensore comporta il taglio del vano-scale e la conseguente riduzione della larghezza della scala condominiale.
Nel valutare se l’innovazione possa recare pregiudizio all’uso o godimento della cosa comune, occorre ponderare i diversi interessi in gioco e, dunque, “pesare” i disagi dei condomini rispetto alla normale utilizzazione del bene comune, con il diritto delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in attuazione del generale principio di solidarietà condominiale.
È questo, in sintesi, il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16846 del 5 agosto 2015.
GECOSEI di Giuseppina Napolitano