Violazioni sulla raccolta differenziata dei rifiuti: no a sanzioni illecite all’amministratore.

pubblicato: venerdì, 24 febbraio, 2023

Violazioni sulla raccolta differenziata dei rifiuti: no a sanzioni illecite all’amministratore.

La Cassazione chiarisce perché materiali abbandonati e bidoni utilizzati impropriamente non giustificano le sanzioni nei confronti degli amministratori.

Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 16/02/2023.

Secondo una decisione del Tribunale di Palermo, in base a quanto disposto dall’art. 3 della legge di depenalizzazione (legge n. 689 del 1981), ai fini della legittimità e validità di una sanzione, non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi, ma occorre che il trasgressore sia compiutamente identificato e che la sua condotta sia colposa o dolosa (Trib. Palermo 22 ottobre 2020 n. 3335).

Tale norma infatti, come precisa lo stesso giudice, stabilisce il principio generale della responsabilità personale dell’illecito amministrativo ed impone di fondare l’imputabilità della sanzione amministrativa sul principio della responsabilità personale dell’illecito commesso.

Il Comune, quindi, prima d’irrogare una sanzione per violazioni legate alla raccolta dei rifiutidovrebbe procedere all’individuazione del responsabile della violazione amministrativa.

Se vale il principio della responsabilità personale dell’illecito amministrativo, si deve escludere la responsabilità oggettiva del condominio in quanto la sanzione amministrativa è imputabile soltanto all’effettivo trasgressore (Giudice di Pace Napoli 22 agosto 2016 n. 369).

Non è neppure possibile parlare di una posizione di garanzia del condominio, che è mero ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei suoi condomini.

Perché possa ascriversi una responsabilità ad un terzo occorre, come nel diritto penale, l’esistenza in capo a questi dell’obbligo di impedire la commissione dell’illecito da parte dell’autore materiale della violazione.

Ne consegue che il condominio non è obbligato a vigilare sui bidoni e su cosa vi viene conferito all’interno.

Del resto si deve escludere qualsiasi interpretazione che possa indurre a ritenere l’amministratore di condominio responsabile personalmente di violazioni compiute e poste in essere dai condomini.

Questi principi sono stati recentemente ribaditi da una recente decisione della Cassazione (ordinanza del 14 febbraio 2023 n. 4561).

Violazioni sulla raccolta differenziata e sanzioni illecite all’amministratore. La vicenda

Un condominio e la società amministratrice decidevano di reagire contro le determinazioni dirigenziali ingiuntive del Comune che, a seguito di verbali di accertamento, li aveva sanzionati per la violazione del regolamento comunale sui rifiuti urbani, cioè per la presenza, all’interno dei cassonetti per la raccolta differenziata di rifiuti irregolarmente conferiti. In primo grado i ricorrenti soccombevano. Allo stesso modo il Tribunale rigettava l’appello.

In particolare lo stesso Tribunale respingeva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società amministratrice (che aveva negato di essere amministratore del condominio sanzionato), rilevando quanto segue: i verbali di accertamento riportavano i dati dell’amministratore condominiale, dati presenti anche in una circolare affissa all’interno del condominio; la società opponente non aveva fornito prova contraria.

Nel merito affermava che la responsabilità solidale del condominio e del suo amministratore trovava fondamento nella circostanza che i contenitori dei rifiuti erano collocati in luoghi di proprietà condominiale e che la mancata identificazione degli autori materiali delle violazioni non esentava da responsabilità il condominio ed il suo amministratore.

Tuttavia secondo il Tribunale il condominio non aveva comunque titolo per opporsi alle determinazioni amministrative impugnate, atteso che esse, così come i verbali di accertamento, erano stati emessi nei confronti di un altro condominio.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha precisato, in via preliminare, che le violazioni risultanti dai verbali e le conseguenti determinazioni ingiuntive impugnate non riguardavano il condominio ricorrente ma altro edificio condominiale nella stessa via, con altro numero civico. Il ricorso del condominio è stato quindi dichiarato inammissibile.

Ciò premesso la Suprema Corte ha dato ragione alla società amministratrice. Come notano i giudici supremi i provvedimenti impugnati hanno erroneamente ritenuto l’amministratore solidalmente responsabile degli atti posti in essere dai singoli condomini. Nessuna norma di legge o principio in materia autorizza ad affermare la tesi della responsabilità solidale dell’amministratore per le violazioni poste in essere dai singoli condomini.

In particolare, ad avviso della Cassazione, l’amministratore di condominio può essere chiamato a rispondere, anche nei confronti di terzi, solo per atti propri, sia commissivi che omissivi, ma non per gli atti posti in essere dai condomini.

In ogni caso la responsabilità solidale dell’amministratore – che gestisce il bene comune ma non ne ha alcuna disponibilità in senso materiale – non può certo trovare titolo nell’art. 6 legge n. 689 del 1981, secondo cui della violazione amministrativa risponde, oltre che il suo autore, anche il proprietario, l’usufruttuario e il titolare del diritto di godimento della cosa che è servita o fu destinata a commettere l’illecito.

Del resto le norme dei regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani dei comuni non prevedono alcun collegamento a carico dell’amministratore in termini di solidarietà con l’autore della non corretta utilizzazione dei cassonetti.

Fonte: https://www.condominioweb.com/violazioni-sulla-raccolta-differenziata-dei-rifiuti-no-a-sanzioni-illecite-allamministratore.20287#2

GECOSEI di Giuseppina Napolitano

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